
IL NOSTRO STATUTO
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE MEKYNOMAI”
Art. 1
Costituzione e sede
È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata ““ASSOCIAZIONE MEKYNOMAI” con sede in Via Fenil Novo 9/A - 37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Art. 2
Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3
Scopi e attività dell’Associazione
L’Associazione ha come finalità quella di fornire alla collettività un sostegno psicologico e sociale attraverso la promozione sul territorio di progetti educativi e formativi della persona al fine di favorirne il benessere. Alcuni progetti possono prevedere una sensibilizzazione ecologica per la salvaguardia dell’ambiente
Requisiti degli associati
Possono essere associati le persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione.
L’elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.
Art. 5
Ammissione e diritti degli associati
L’ammissione degli associati è libera.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio direttivo. Il diniego all’ammissione deve essere motivato dal Consiglio direttivo.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è annuale, fermo restando il diritto di recesso.
Gli associati godono di elettorato attivo e passivo. Per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale.
L’associato che abbia regolarmente versato le quote definite dal Consiglio direttivo ha diritto di partecipare alle attività proposte dall’Associazione.
Art. 6
Categorie di associati
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: onorari e ordinari.
Sono associati onorari coloro che abbiano particolari benemerenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio direttivo. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio.
Sono associati ordinari coloro che pagano la quota annuale stabilita dall’Assemblea degli associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio direttivo.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Infatti, tutti gli associati (ordinari e onorari) hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e di stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
Art. 7
Doveri degli associati
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. L’associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
Per l’associato che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell’ambito dei suoi poteri o nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell’Associazione il Consiglio direttivo può deliberare l’espulsione dall’Associazione.
Art. 8
Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
a) per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
b) per delibera di esclusione;
c) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
d) per decesso.
Art. 9
Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
· l’Assemblea degli associati;
· il Consiglio direttivo;
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo o passivo. I membri degli organi che dovessero essere espulsi dall’Associazione decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
Art. 10
Partecipazione all’assemblea
L’Assemblea determina gli orientamenti generali dell’Associazione e assume le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo. La convocazione può essere richiesta al Presidente del Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati.
Art. 11
Convocazione dell’assemblea
La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie o straordinarie è fatta mediante modalità idonee a garantire l’effettiva informazione dell’interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, nonché per affissione nella sede sociale.
L’avviso di convocazione deve essere trasmesso ed affisso almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.
Art. 12
Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha un voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea verrà trascritto nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione de patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
L’assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell’assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell’assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.
Art. 13
Forma di votazione dell’assemblea
Le votazioni dell’assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, secondo quanto stabilito dal Presidente.
Art. 14
Compiti dell’assemblea
All’assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
c) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
a) deliberare su trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Gli associati possono proporre l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea purché la relativa richiesta, sottoscritta da almeno un quinto di essi, pervenga al Consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea.
Art. 15
Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’assemblea della gestione dell’Associazione ed ha il compito di:
· convocare l’assemblea;
· predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
· predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
· dare esecuzione alle delibere assembleari;
· predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
· ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
· deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
· predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
· deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
· procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco degli associati;
· deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati;
· deliberare l’espulsione dell’associato;
· redigere l’eventuale regolamento interno;
· procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione dei rapporti di collaborazione e di lavoro subordinato.
Art. 16
Composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 7 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio direttivo deve essere composto da associati e dura in carica fino alla revoca. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all’associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio direttivo può sfiduciare il Presidente con decisione assunta a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
Art. 17
Riunioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso è trasmesso ai componenti con modalità idonee a garantire l’effettiva informazione degli stessi, almeno 5 giorni prima.
In particolari casi di necessità ed urgenza, la riunione può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio nell’avviso di convocazione.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Art. 18
Presidente
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea degli associati e del Consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.
Nel caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
Art. 19
Segretario
Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo. In particolare, redige i verbali dell’assemblea degli associati e del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le Pubbliche Amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
Art. 20
Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da apposita relazione, da sottoporre al vaglio e all’approvazione del Consiglio.
Art. 21
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Art. 22
Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
· dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo;
· dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo;
· da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
· da versamenti volontari degli associati;
· da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
· da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
· da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
· da donazioni e lasciti;
· da contributi di imprese e privati;
· da corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed accessorie;
· da rimborsi derivanti da convenzioni;
· da rendite del patrimonio dell’Associazione.
Art. 23
Destinazione degli avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 24
Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Art. 25
Diritti degli associati al patrimonio sociale
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non si fa luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 26
Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli associati.
I bilanci o rendiconti con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 10 giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quegli associati che lo richiedano.
Art. 27
Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali.
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
Art. 28
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.